Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo
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Servizio attivo
Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo
A chi è rivolto
È rivolto a tutti i soggetti che, in base alla normativa vigente, sono legittimati ad organizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo. i
Descrizione
I locali di pubblico spettacolo sono destinati allo svolgimento di attività di spettacolo rivolte al pubblico. Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all'interno di opere murarie sia di aree all'aperto in cui si svolga un'attività di pubblico spettacolo.
Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, stadi, campi sportivi ma anche luoghi all'aperto dove si presentano al pubblico spettacoli o manifestazioni sportive (come ad esempio le piazze). In definitiva, il termine locale è da intendersi sia nel senso stretto del termine sia nel senso di luogo.
I locali di pubblico spettacolo e i luoghi all’aperto delimitati in cui si svolgono manifestazioni temporanee, richiedono, ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS, la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS.
Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, stadi, campi sportivi ma anche luoghi all'aperto dove si presentano al pubblico spettacoli o manifestazioni sportive (come ad esempio le piazze). In definitiva, il termine locale è da intendersi sia nel senso stretto del termine sia nel senso di luogo.
I locali di pubblico spettacolo e i luoghi all’aperto delimitati in cui si svolgono manifestazioni temporanee, richiedono, ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS, la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS.
Premesso quanto sopra, in base al D.M. 19 Agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, possiamo individuare due grandi classi di locali di pubblico spettacolo: locali di pubblico spettacolo in senso stretto e luoghi all’aperto delimitati, ma non racchiusi da opere murarie, nei quali si svolgano temporaneamente attività di pubblico spettacolo.
Ai suddetti locali di pubblico spettacolo bisogna aggiungere gli impianti sportivi con presenza di pubblico, per i quali bisogna fare riferimento al D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.
Ai suddetti locali di pubblico spettacolo bisogna aggiungere gli impianti sportivi con presenza di pubblico, per i quali bisogna fare riferimento al D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.
Come fare
Per iniziare un'attività di pubblico spettacolo definitiva è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR. Per accedere al servizio è necessario cliccare sul link SUAP,.
dopo l'autenticazione occorrerà procedere alla presentazione di una nuova pratica, utilizzando il codice A.TE.CO 90.04.04R - Attività di pubblico spettacolo temporaneo, ed allegando la modulistica in calce alla pagina predisposta dall'ufficio in base all'attività scelta.
Cosa serve
Locali di pubblico spettacolo
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione ex art. 68/80 TULPS sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per cinema, teatri, discoteche) sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo una tantum. In quest’ultimo caso si è soliti parlare di “agibilità provvisoria” di pubblico spettacolo (mod. 3).
Vi è poi il caso di un locale di pubblico spettacolo che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività di pubblico spettacolo che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro tipo. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.
A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione possono configurarsi quattro diversi tipi di procedimenti autorizzativi:
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione ex art. 68/80 TULPS sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per cinema, teatri, discoteche) sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo una tantum. In quest’ultimo caso si è soliti parlare di “agibilità provvisoria” di pubblico spettacolo (mod. 3).
Vi è poi il caso di un locale di pubblico spettacolo che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività di pubblico spettacolo che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro tipo. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.
Luoghi all'aperto
Per luoghi all’aperto si intendono quegli spazi che non siano racchiusi, neppure parzialmente da opere murarie, come ad esempio piazze e piazzali. In tali luoghi è possibile realizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, cioè delle manifestazioni che non abbiano una durata superiore a 59 giorni.A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione possono configurarsi quattro diversi tipi di procedimenti autorizzativi:
- Manifestazioni all'aperto con capienza pari o inferiore a 200 persone senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzatura elettrica in luoghi accessibili al pubblico, con eventuale palco o pedana per artisti e senza pagamento del biglietto che durano uno o più giorni e si concludono entro le ore 24:00 di ogni giorno: SCIA di inizio attività per manifestazione di P.S. o pubblico trattenimento di cui art.68 e 69 TULPS accompagnata dalle certificazioni di collaudo e corretto montaggio ( Mod.1);
- manifestazioni che si svolgono in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico: Manifestazioni all'aperto con capienza fino a 2000 persone con o senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi, e/o attrezzatura elettrica in luoghi accessibili al pubblico e/o pagamento del biglietto che durano un solo giorno e si concludono entro le ore 01:00 di quello successivo: SCIA di inizio attività per pubblico spettacolo temporaneo in area all’aperto o al chiuso con partecipazione fino ad un massimo di 2000 persone, termine entro le ore 01:00 del giorno successivo, art.19 L. n. 241/1990 - artt. 68-69 del T.U.L.P.S. D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 “Misure urgenti in materia di cultura” convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16. accompagnata dalla relazione asseverata del tecnico che sostituisce il parere e il sopralluogo della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo (mod. 2).
- Manifestazioni all'aperto con capienza pari o inferiore a 200 persone
con o senza specifiche attrezzature che si concludono dopo le ore
24:00: domanda di rilascio di licenza di P.S. di cui all'art. 68 e 69
al Comune oppure domanda preventiva di esame progetto per manifestazione temporanea (Mod.3)
Documenti per attività di pubblico spettacolo definitiva:
- Modello di domanda
- Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure asseverazione tecnica;
- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
- Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed indicata nel modello 3;
Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di richiesta di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni parte e firmati digitalmente;
Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
ocumentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigenteed indicata nei rispettivi modelli 1 e 2.
Cosa si ottiene
Con la presentazione della scia o della domanda per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si ottiene la possibilità di svolgere una manifestazione ai sensi degli art. 68/80 TULPS.
Tempi e scadenze
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Costi
- Diritti di Segretereia dell'importo di € 10,00 per ogni endoprocedimento attivato, da versare su bollettino tramite il servizio PagoPA utilizzando la voce pagamenti spontaneo e selezionando "SUAP diritti di segreteria"
- Nel caso di richiesta di esame progetto o di richiesta di autorizzazione n. 2 marche da bollo da € 16,00 annullate telematicamente
- Nel caso in cui la manifestazione comprenda anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre il versamento dei diritti ASL per la notifica sanitaria (vedi istruzione in calce alla pagina diritti Oneri Concessori e Diritti di Segreteria
- Oneri per eventuale esameme progetto ai fini della prevenzione incendi secondo le tariffe le comando dei VV.FF
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Modulistica
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/07/2026 18:25:06
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