La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione, secondo quanto definito con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4 della LR 65/2014.
Il garante dell'informazione e della partecipazione:
- attua il programma dell'informazione e della partecipazione contenuto nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. e) della L.R. 65/2014;
- assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione, nel rispetto dei livelli prestazionali minimi stabiliti dalla Regione Toscana con apposito regolamento e linee guida;
- redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, dando conto dei risultati ottenuti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'Amministrazione procedente ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivatamente assunte;
- promuove attività di informazione sul procedimento a seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 19 commi 2 e 3 della L.R. 65/2014.